Art. 37.
(Reiscrizione).

      1. Il perito agrario cancellato dall'albo professionale o dall'elenco speciale può chiedere una nuova iscrizione al consiglio regionale, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 35, comma 1.
      2. Al perito agrario reiscritto, che conserva l'anzianità precedentemente acquisita, dedotto il periodo di interruzione, è attribuito il primo numero libero di matricola progressivo. Tale anzianità è annotata a margine nella pubblicazione dell'albo professionale.